segnaliamo la circolare 20831 del Ministero dei Trasporti, con cui si forniscono alcune indicazioni relativamente alla locazione senza conducente di autobus, come previsto dall’articolo 94 comma 4bis del codice della strada. Fra i punti salienti segnaliamo quanto segue.
Come riporta la circolare, un soggetto (“dante causa“) che ha in disponibilità un autobus (proprietà, usufrutto, leasing e acquisto con patto di riservato dominio) può trasferire temporaneamente la disponibilità dello stesso a seguito di un contratto di locazione senza conducente ad altro soggetto (“avente causa”).
Il dante causa, durante il periodo transitorio disciplinato dalla circolare, è il soggetto che ha in disponibilità un autobus immatricolato in: servizio di noleggio con conducente, servizio di linea oppure uso proprio. Al termine della validità del trasferimento temporaneo della disponibilità del veicolo si ha la retrocessione all’uso del dante causa, basandosi lo stesso sul titolo rilasciato al medesimo dante causa.
La circolare ministeriale precisa che il termine di validità del trasferimento temporaneo è sempre comunicato, anche quando è previsto il rinnovo tacito. In questi casi si comunica il primo termine ed in seguito, prima della scadenza, quello successivo e così via.
È inoltre obbligatorio, trattandosi di una procedura transitoria, di comunicare il termine della validità del contratto di locazione nel caso in cui lo stesso non venga rinnovato e quindi si abbia la retrocessione dall’avente causa (locatario) al dante causa (locatore). Tale obbligo sussiste, in capo al dante causa o all’avente causa, anche dopo l’entrata in operatività del documento unico anche per gli autobus, qualora prima di tale data sia stata effettuata la comunicazione per l’aggiornamento dell’archivio veicoli relativamente ad un autobus oggetto di un contratto di LSC.
Il testo completo, con i relativi dettagli, può essere consultato al seguente link: http://lnx.dgtnordovest.it/joomla/images/file_pdf/circolaremit2020